| UN’INGIUSTA RICHIESTA DI RISARCIMENTO |
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L'estate scorsa un amico di mio fratello è entrato nel nostro giardino saltando la recinzione. Il mio cane, vedendolo e credendo fosse un malintenzionato, gli è saltato addosso, mordendogli il braccio e procurandogli una ferita. Mia mamma ha accompagnato subito il ragazzo al pronto soccorso, dove gli hanno medicato la ferita e dato 15 punti. Oggi ci è arrivata una richiesta di risarcimento danni di 15.000 euro. Siamo sconvolti per l'accaduto, spero presto di ricevere qualche suo consiglio. Sara
La domanda di risarcimento da parte dei genitori del ragazzo, in base ai fatti raccontati, appare infondata. Come ho già avuto modo di scrivere in altri articoli, la responsabilità del padrone o del detentore dell'animale per i danni dallo stesso cagionati a terzi va esclusa quando il danno è stato determinato dal fatto colposo del danneggiato. Veda in proposito l'articolo "un'ingiusta richiesta di risarcimento danni", pubblicato su questo sito. In questo caso è evidente che il ragazzo, accedendo alla vostra proprietà privata attraverso un movimento anomalo, ossia saltando un muretto, ha involontariamente creato una situazione di grave pericolo, un evento cioè che il cane ha percepito come pericolo per la casa e per l'incolumità dei suoi abitanti. L'istinto di fare la guardia è innato nel cane e non si può certo penalizzare l'animale per una reazione naturale scatenata da un gesto umano sbagliato. Il cane ha giustamente cercato di bloccare "l'intruso" che, pur con le migliori intenzioni, ha certamente compiuto un gesto sciocco. Saltare la recinzione rappresenta una grave imprudenza specie perché, trattandosi di un amico di famiglia, certamente era a conoscenza della presenza dell'animale. Questo fatto potrebbe però essere messo in discussione e sarebbe quindi opportuno provarlo, anche tramite la dimostrazione dell'esistenza di appositi avvisi "attenti al cane" ai margini della vostra proprietà. Se tali cartelli mancano, vi sollecito a metterli per il futuro. In ogni caso l'accedere ad una proprietà privata in quel modo potrebbe integrare gli estremi del reato di violazione di domicilio, reato perseguibile a querela dell'offeso. L'art. 124 c.p. prescrive che la querela sia presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato. La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore. Si può, ad esempio, sapere che è accaduto un determinato evento, ma non avere subito gli elementi per qualificarlo quale reato, oppure può esserci bisogno di tempo per esperire alcuni accertamenti al fine di conoscere chi è l'autore del fatto. In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto. Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante. Quindi ritengo abbiate sufficiente "potere contrattuale" per far ritirare la richiesta di risarcimento danni. Immagino che nessuno di voi voglia intentare una causa per questa cosa, però potreste rappresentare alla famiglia del ragazzo tale circostanza, magari mandando una lettera di risposta alla richiesta di risarcimento danni. Dovreste però essere in grado di dimostrare che il giovane ha avuto accesso alla casa in quel modo: occorre, quindi, la presenza di testimoni in grado di raccontare la sequenza dei fatti oppure altri tipi di prove. Sarebbe importante verificare se nella richiesta di risarcimento danni o in altro documento viene descritta la dinamica dell'incidente. Credo, comunque, che vi siano gli estremi per resistere in giudizio contro la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla controparte. Un caro saluto e buona vita a voi e ai vostri animali!
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