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UNA TERRIBILE AGGRESSIONE. E ORA CHI MI RIMBORSA?
Pochi giorni fa, mi trovavo vicino casa mia a passeggio con il mio cane, un carlino di sette anni, la mia unica compagnia. Ad un certo punto ho visto avvicinarsi un uomo con un cane: all'inizio questo cane era legato, poi il padrone lo ha sciolto e lui si è messo a correre verso di me e ha assalito il mio cane che era al guinzaglio. Più volte ho urlato al suo padrone di richiamarlo, ma lui non lo faceva. Sono riuscita a staccarlo, solo dopo che l'aggressione aveva provocato visibili lacerazioni a un occhio del mio cane.
L'ho portato dal veterinario, l'hanno operato e ora il mio cane ha solo un occhio. Tutte le volte che lo vedo piango. Ma io veramente ho diritto solo a riavere i soldi delle spese mediche che ho sostenuto, e che ammontano a circa 3oo euro. E il danno morale?
Michela

 


Gentile amica, innanzitutto le esprimo la mia più viva solidarietà per quanto è successo e mando una carezza "virtuale" al suo fedele amico a 4 zampe.
Occorre ora verificare se il proprietario del cane che ha aggredito il suo sia tenuto a risarcirle non solo le spese veterinarie e tutte le spese patrimoniali derivanti dall'incidente, ma anche le spese "non patrimoniali", ossia i danni morali.
La giurisprudenza appare ormai consolidata nello stabilire che il patimento derivante dalla morte o dalla malattia del proprio animale, se causato da un
terzo, è produttivo di "danni morali".


Più in particolare, ai sensi dell'art. 185 del codice penale, "L'atto illecito che determina la malattia o la morte di un animale di compagnia è fatto produttivo di danni morali nei confronti di chi lo accudiva e ne aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l'uomo e l'animale domestico comporta, dell'efficacia di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo e quindi dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dal comportamento illecito"
(Pretura Rovereto, 15 giugno 1994).
Il fatto da lei raccontato, a meno che non sia provato il dolo del proprietario del cane che l'ha aggredita, dovrebbe però essere ricondotto ad altra fattispecie giuridica, ossia al fatto tipico previsto dall'articolo 2052 del codice civile, che sancisce la responsabilità del proprietario per il danno causato dal suo animale, sia esso custodito o smarrito.
In questo caso la responsabilità è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale stesso, a meno che il proprietario fornisca
la prova che l'incidente è avvenuto per caso fortuito.
Secondo quanto da Lei narrato, il proprietario del cane che ha aggredito il suo non si è adoperato come avrebbe dovuto per evitare l'incidente: avrebbe dovuto, per esempio, tenere l'animale legato al guinzaglio o richiamarlo immediatamente alla prima avvisaglia di aggressione, quindi ha omesso di
rispettare gli obblighi di custodia a suo carico e sarà certamente responsabile ai sensi dell'art.2052 del Codice Civile.
Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, sia esso una persona o un altro animale, il proprietario risponderà in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non sarà fornita, costui sarà tenuto a rimborsarle le spese veterinarie sostenute, così come a ristorarla per il danno morale subito, ossia il danno derivante dal patimento psicologico che questa situazione ha ingenerato in lei.
Secondo altra parte della giurisprudenza, tale patimento dovrebbe essere inquadrato come danno biologico. Senza approfondire troppo questo punto,
trattandosi pur sempre di danno non patrimoniale, ritengo che sia legittima una sua richiesta di risarcimento dello stesso. A suffragio di tale tesi, la giurisprudenza riconosce che "Lo stato di angoscia derivante dalla morte - e quindi anche malattia- del proprio animale domestico, costituisce un danno
biologico, da porsi a carico del soggetto responsabile" (Giudice conciliatore Udine, 09 marzo 1995).
Dalla sua mail non è dato di capire dove esattamente si trovasse al momento dell'episodio, ma qualora fosse accaduto in un luogo pubblico non adibito
alla libera circolazione degli animali (come per esempio una zona di un parco riservata ai cani), il proprietario dell'animale sarà tenuto anche al
pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme di pubblica sicurezza sulla gestione degli animali in luogo pubblico.
L'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, prevede, infatti, che nei luoghi pubblici il cane debba essere condotto al guinzaglio e liberato solo in apposite aree riservate; l'ordinanza prevede inoltre che ciascun proprietario debba tenere con sé la museruola.
In conclusione, potrà chiedere al proprietario dell'animale che ha aggredito il suo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e le consiglio di farsi assistere da un avvocato.
Se il convenuto non sarà in grado di fornire la prova del caso fortuito, al giudice non rimarrà che condannarlo al risarcimento dei danni per l'intero, ossia di quelli patrimoniali derivanti dalle spese sostenute, e quelli non patrimoniali intesi come danno morale e/o danno biologico.
Un caro saluto e un augurio speciale, affinché la vostra vita domestica possa riprende un ritmo normale.