| È OBBLIGATORIO SOCCORRERE UN ANIMALE FERITO? |
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È possibile parlare di omissione di soccorso per gli animali, ad esempio in relazione ad un incidente stradale in cui resta ferito un cane che però non viene soccorso? E poi la nostra legge regionale 34/97 (Lazio) dice che compete alla AUSL "il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati....", ma se succede di notte o di domenica? In questi casi è possibile pretendere un risarcimento delle spese eventualmente sostenute dai cittadini che intervengono al posto delle AUSL?
Alessandra R. Cara amica, grazie per avermi scritto. La problematica che qui si pone appare quanto mai attuale, visto quanto sta accadendo in questi giorni in Parlamento. Lo scorso 6 maggio 2010, l'Aula del Senato, impegnata nell'esame dei disegni di legge A.S. 1720 e altri sulle" Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ha approvato l'emendamento, tanto voluto dal mondo animalista e inizialmente osteggiato immotivatamente dalla Commissione Bilancio, in base al quale "anche gli animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali. E chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se per raggiungere un ambulatorio veterinario viola il Codice della Strada". Il testo completo della norma, in base al quale anche gli animali hanno il diritto di essere soccorsi al pari degli esseri umani, e che prevede l'obbligo per chi s'imbatta in un animale ferito di prestare soccorso, per entrare definitivamente in vigore, dovrà superare il vaglio della Camera dei deputati. Il mancato rispetto dell'obbligo di soccorrere l'animale comporterà una sanzione amministrativa fino a 311 euro. Il testo, se supererà indenne il voto della Camera, dovrebbe essere definitivamente efficace entro l'estate. Per una visione più completa ti indico il testo approvato:
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Art. 32. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.".
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311".
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