La legge e il buonsenso
Quando si viaggia, si entra in contatto con realtà differenti. Di conseguenza, anche per evitare problemi, è sempre opportuno avere presente il quadro normativo generale che regola il possesso di animali.

Di seguito alcuni consigli utili, dettati in parte dalla legge, in parte dal buon senso, da seguire per una vacanza il più possibile serena in compagnia del proprio animale.


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- ISCRIVI IL TUO CANE ALL'ANAGRAFE CANINA
- PORTA CON TE IL SUO LIBRETTO SANITARIO
- SE SI PERDE CERCALO NEL CANILE PIU' VICINO
- IN CONDOMINIO FAVORISCI UNA PACIFICA CONVIVENZA
- AIUTA GLI ANIMALI ABBANDONATI E FERITI
- DENUNCIA SEMPRE I MALTRATTAMENTI
- DENUNCIA IL TRASPORTO DELLE SPECIE IN VIA D'ESTINZIONE
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ISCRIVI IL TUO CANE ALL'ANAGRAFE CANINA

La prima regola che il proprietario di un cane dovrebbe sapere, e non solo quando va in vacanza, è che tutti i cani devono obbligatoriamente essere iscritti all'anagrafe canina. Si tratta di un registro introdotto dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, del 14 agosto 1991, n. 281, con l'obiettivo di arginare il fenomeno del randagismo.

L'Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, del 6 febbraio 2003, aveva previsto che, a partire dal primo gennaio 2005, fosse utilizzato il microchip, come unico sistema di identificazione per i cani. A tale scopo l'Accordo dispose la creazione delle banche dati informatizzate su base regionale e l'attivazione di una banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute, in cui confluiscono tuttora i dati regionali.

In caso di smarrimento o ritrovamento di un cane, si può dunque fare un'indagine informatica per verificare se è stato ritrovato o a chi appartiene. Basta cliccare su questo link:

www.salute.gov.it/caniGatti/paginaMenuCani.jsp?menu=anagrafe&lingua=italiano

Successivamente la normativa relativa al microchip è stata aggiornata dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 6 agosto 2008, che impone ai proprietari di un cane l'obbligo d'impianto del microchip sull'animale.
L'ordinanza vieta inoltre la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e non registrati in anagrafe. I cani nati in casa dovranno essere identificati e registrati in anagrafe nel secondo mese di vita.

Per ottemperare a tali obblighi, è bene rivolgersi al servizio veterinario della propria ASL, o ad un veterinario libero professionista autorizzato.

In occasione dell'applicazione del microchip, il veterinario deve sempre provvedere alla contestuale registrazione nell'anagrafe canina informatizzata e consegnare al proprietario il certificato di avvenuta iscrizione.

Il codice identificativo espresso dal microchip sarà così collegato ai dati segnaletici dell'animale e ai dati anagrafico-fiscali del proprietario. Il proprietario è tenuto anche a comunicare lo smarrimento del cane, il decesso o il cambio di proprietà.

Sono molteplici i vantaggi derivanti dall'iscrizione all'anagrafe canina: innanzitutto, in caso di smarrimento del proprio cane, è facile rintracciarlo; poi si dà la possibilità alla pubblica amministrazione di conoscere la tipologia e la distribuzione della popolazione canina sul territorio; infine si contribuisce a combattere il fenomeno del furto degli animali che, quando sono iscritti all'anagrafe, sono sempre identificabili e quindi non possono essere rivenduti.

Per quanto riguarda invece i gatti, non esiste un'anagrafe a cui iscriverli.

Per ulteriori informazioni sull'anagrafe canina, cliccare su:
http://www.ministerosalute.it/caniGatti/paginaMenuCani.jsp?menu=anagrafe&lingua=italiano